STATUTO
ART. 1°
E' costituita nel Comune di Vallelunga Pratameno una Associazione denominata “ PRO-LOCO VALLELUNGA PRATAMENO “ con sede in VALLELUNGA PRATAMENO nella Via Garibaldi n. 160.
L'Associazione è retta dalle norme degli art. 36-37-38 del Codice Civile e da quelle del presente Statuto ed è soggetta alla vigilanza dell' Ente Provinciale per il turismo di Caltanissetta, ai sensi dell' art. 2 del D.P.R. 27.03.1960 n. 1044, ne propone l'iscrizione nell'apposito albo dell'assessorato Regionale al Turismo, Spettacolo e Sport.
ART. 2°
SCOPI:
Gli scopi principali che l'Associazione Pro-Vallelunga Pratameno si propone sono:
riunire tutti coloro che hanno interesse allo sviluppo turistico di Vallelunga Pratameno;
contribuire ad organizzare turisticamente la località, studiando il miglioramento edilizio e stradale delle zone suscettibili di essere visitate e frequentate dai turisti promovendo l'abbellimento di piazze, giardini, ecc.;
tutelare e porre in valore con assidua propaganda le bellezze naturali, artistiche e monumentali del luogo;
promuovere il miglioramento e lo sviluppo della attrezzatura ricettiva e dei centri di ritrovo per gli ospiti;
incoraggiare, promuovere e sostenere il miglioramento dei pubblici servizi (servizi automobilistici, servizi postali, servizi spazzatura, innaffiamento stradale, ecc.) al fine di facilitare il movimento turistico e rendere il soggiorno quanto più piacevole ai forestieri;
vigilare sullo svolgimento dei servizi locali interessanti il turismo e sull'applicazione delle relative tariffe, proponendo le opportune modifiche alle competenti autorità o direttamente alle ditte esercenti i servizi medesimi;
promuovere festeggiamenti, gare, fiere, convegni, spettacoli pubblici, gite, escursioni ecc. per attirare turisti nelle località e dare svago e diletto a quanti vi soggiornano;
coadiuvare l'E.P.T. nella propaganda intesa a diffondere la conoscenza di Vallelunga Pratameno e a favorire il concorso dei forestieri;
istituire l'ufficio informazioni turistiche;
adempiere le funzioni demandate dall' Assessorato Regionale al Turismo, Spettacolo e Sport e dall'E.P.T.
ART. 3°
FINANZIAMENTO
I proventi con i quali l'Associazione Pro-Vallelunga Pratameno provvede alla propria attività sono:
a) le quote sociali;
b) gli eventuali redditi patrimoniali propri;
c) la quota del provento dell'imposta di soggiorno devoluta annualmente dall' Amministrazione Comunale ai sensi dell'art. 2 della legge 4 Marzo 1958 n. 174;
d) gli utili di gestione e di attività permanenti o occasionali;
e) le eventuali donazioni;
f) i contributi eventuali di Enti pubblici e privati interessati al movimento turistico.
ART. 4°
DEI SOCI
Chiunque a domanda, con presentazione di almeno due dei soci, può chiedere di far parte dell'Associazione Pro-Loco. L'ammissione dei nuovi soci viene deliberata dall'assemblea nelle sedute ordinarie di cui al successivo art. 8 e le qualità di socio si acquista dopo la delibera da parte dell'assemblea.
I soci si distinguono in benemeriti e ordinari.
Sono dichiarati dall'Assemblea dei Soci dell'Associazione, su proposta del Consiglio di Amministrazione, sono benemeriti quelle persone o Enti che arrecano particolari benefici morali e materiali all'Associazione e che versano almeno una quota annua non inferiore a L. 100.000 (lire centomila).
Sono soci ordinari quelli che versano annualmente la quota sociale determinata dall'Assemblea generale dei Soci dell'Associazione.
I soci che non rassegnano le dimissioni per iscritto entro il 15 dicembre, sono tenuti a corrispondere la quota sociale anche per l'anno successivo.
I soci hanno diritto:
alle pubblicazioni dell'Associazione;
a frequentare i locali dell'associazione;
ad eventuali facilitazioni in occasione di manifestazioni promosse e organizzate dalla Pro-Loco.
ART. 5°
I soci benemeriti e ordinari:
a) partecipano alle Assemblee Generali della “PRO-LOCO” con diritto di discussione e voto;
b) eleggono i membri del Consiglio di Amministrazione dell'Associazione e sono eleggibili alle cariche soci;
ART. 6°
La qualità di socio si perde per dimissioni oppure per esclusione a causa di accertata morosità o di indegnità, conseguente a condanna penale che comporti l'interdizione dei pubblici uffici.
Il Consiglio dichiara il socio escluso per morosità, se il socio stesso non ha provveduto al pagamento della quota sociale per l'anno in corso entro il 30 giugno dell'anno medesimo.
Sulla esclusione per indegnità decide l'Assemblea dei soci con deliberazione motivata.
ART. 7°
ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE E LE LORO FUNZIONI
Organi della Pro-Loco sono:
l'Assemblea dei Soci;
il Consiglio;
il Presidente.
ART. 8°
L'ASSEMBLEA DEI SOCI
I soci benemeriti e ordinari sono convocati due volte all'anno in assemblea generale ordinaria e, tutte le volte che occorre, in assemblea generale straordinaria. L'Assemblea può essere convocata anche nel caso che almeno un terzo dei soci ne faccia domanda scritta. La convocazione dell'Assemblea è fatta dal Presidente mediante avviso, inviato a domicilio, ai soci e ai revisori dei conti e con manifesto affisso nella sede dell'Associazione e all'Albo Pretorio del Comune, almeno dieci giorni prima della riunione.
Gli avvisi e il manifesto devono contenere l'indicazione degli argomenti da trattarsi e l'ordine dei lavori. L'avviso dovrà essere inviato almeno dieci giorni prima della riunione anche all'E.P.T. che potrà inviare un proprio rappresentante. Per potere partecipare alle riunioni dell'Assemblea, il socio dovrà essere in regola con le quote sociali e avere versata la quota sociale per l'anno in corso almeno cinque giorni prima di quello fissato dall'assemblea stessa.
Perché l' assemblea sia valida, in prima convocazione, occorre che sia presente almeno la metà dei soci. In seconda convocazione, almeno un'ora dopo, l'Assemblea delibera validamente qualunque sia il numero dei soci intervenuti.
ART. 9°
L'Assemblea elegge i membri del Consiglio di Amministrazione, scegliendoli tra i soci benemeriti e ordinari, ed i Revisori dei conti; delibera sul conto consuntivo, sul bilancio preventivo e le relative modifiche, sulla relazione normale e finanziaria, sulla misura delle quote sociali, sulle modifiche da apportare allo Statuto della Pro-Loco, sulla ammissione e sulla esclusione per indegnità dei soci e su ogni altra proposta del Consiglio. Ciascun socio ha diritto nell'Assemblea ad un voto. Nelle votazioni palesi dell'Assemblea dei Soci, in caso di parità di voti, è decisivo quello del Presidente.
Tutte le deliberazioni dell'Assemblea dei soci, anche quelle relative all'elezione dei membri del Consiglio di Amministrazione e dei Revisori dei conti, devono essere inviate, entro otto giorni, all'E.P.T. il quale dovrà, se del caso, annullare entro i successivi 15 giorni. Qualora l'E.P.T., nel termine suddetto, richieda notizie, documenti o chiarimenti, il termine rimane interrotto e comincerà a decorrere un nuovo termine dall'invio delle contro deduzioni e dei documenti richiesti.
ART. 10°
CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
L'Associazione PRO-LOCO è amministrata da un Consiglio composto da cinque membri, oltre il Sindaco del Comune, che fa parte del Consiglio medesimo come membro di diritto e che può farsi rappresentare anche in via permanente, da uno degli Assessori Comunali. I membri del Consiglio vengono eletti dall'assemblea Generale con votazione segreta, durano in carica due anni e possono essere rieletti. In caso di vacanza per dimissioni, decadenza o decesso di membri del Consiglio, si provvede alla loro sostituzione nella prima riunione dell'Assemblea dei soci.
Tutte le funzioni dei membri del consiglio di Amministrazione sono gratuite.
ART. 11°
Il Consiglio è organo deliberativo e ad esso è demandato di provvedere alla formazione del bilancio di previsione e del relativo programma di azione, alla stesura dei conti consuntivi e delle relazioni sulla attività svolta. Inoltre, il Consiglio studia i problemi locali, esamina e delibera sulle proposte formulate per la soluzione dei problemi medesimi, assume gli eventuali impiegati dell'Associazione, determinandone le retribuzioni e gli assegni, delibera sulle liti attive e passive, nonché su tutti gli altri argomenti, esclusi quelli riservati all'Assemblea dei soci. In caso di assoluta necessità di urgenza i Consiglio può deliberare anche su argomenti riservati all'Assemblea, salvo a sottoporre per la ratifica le relative deliberazioni alla prossima riunione dell'Assemblea stessa.
ART. 12°
Sono soggette all'approvazione dell'E.P.T. tutte le deliberazioni e gli atti del Consiglio della PRO-LOCO che, durante l'esercizio, modifichino il bilancio o , comunque, provvedano a nuovi o maggiori oneri o spese, oppure impegnino od eroghino spese non specificatamente indicate in sede di bilancio od aventi carattere turistico. Sono, altresì, soggette all'approvazione dell'E.T.P. le deliberazioni relative alla nomina del Presidente e del Vice Presidente, e quelle riguardanti il personale necessario per il funzionamento degli uffici dell'Associazione.
Le deliberazioni soggette all'approvazione, dovranno essere inviate all'Ente Provinciale per il Turismo entro otto giorni dalla loro adozione.
All'E.T.P. vanno, inoltre, trasmessi entro il mese di novembre il bilancio preventivo dell'esercizio successivo ed entro il mese di marzo il conto consuntivo dell'esercizio precedente con le relative rielaborazioni.
ART. 13°
Il Consiglio dovrà tempestivamente trasmettere all'E.P.T. i programmi delle manifestazioni (festeggiamenti, spettacoli, gare sportive, convegni culturali e folkoristiche), promosse dall'Associazione, per gli opportuni coordinamenti.
ART. 14°
Il Consiglio si riunisce almeno quattro volte l'anno e ogni qual volta il Presidente lo ritenga opportuno.
Il Consiglio può essere convocato anche su domanda firmata da almeno un terzo dei suoi membri per specificati motivi. Gli avvisi di convocazione sono inviati a domicilio dei Consiglieri e dei Revisori dei conti almeno cinque giorni prima della riunione, e nei casi di urgenza, almeno 48 ore prima, e devono contenere l'indicazione degli oggetti da trattarsi e l'ordine dei lavori. Di ogni convocazione del Consiglio deve essere data notizia all'E.P.T. unitamente all'ordine dei lavoro stabilito, almeno cinque giorni prima della riunione e, nei casi di urgenza, almeno 48 ore prima. L'E.P.T. ha la facoltà di inviare un proprio rappresentante alla riunione del Consiglio. Copia dei verbali delle riunioni del Consiglio di Amministrazione deve essere inviata all'E.P.T. entro dieci giorni dalla data delle riunioni stesse.
Per la validità delle riunioni del Consiglio occorre che intervengano almeno la metà dei suoi membri. L'assenza ingiustificata di un Consigliere per due sedute consecutive, ne comporta la decadenza di diritto. Le deliberazioni del consiglio sono adottate a maggioranza di voti dei Consiglieri presenti.
Nelle votazioni palesi, in caso di parità di voti, è decisivo quello del Presidente.
ART. 16°
PRESIDENTE, VICE PRESIDENTE E SEGRETARIO
Il presidente e il vice presidente sono eletti dal Consiglio nel suo seno.
Il Presidente esegue le deliberazioni del Consiglio e dell'Assemblea e rappresenta l'Associazione di fronte ai terzi e in giudizio.
Convoca e presiede il Consiglio, presiede l'Assemblea generale dei soci ed è assistito da un Segretario le cui funzioni sono esercitate normalmente dal Consigliere più giovane o nel caso in cui il bilancio dell'Associazione lo consente, da un Segretario appositamente nominato dal Consiglio tra le persone estranee al Consiglio stesso.
In caso di assenza o legittimo impedimento del Presidente , il Vice Presidente sostituisce il Presidente e ne esercita le funzioni.
ART. 17°
Il Segretario assiste il Consiglio e l'Assemblea, redige i verbali delle riunioni, assiste il Presidente nella esecuzione delle deliberazioni e provvede al normale funzionamento degli uffici.
ART. 18°
LIBRI E REGISTRI
L'Associazione PRO-LOCO deve istituire e tenere aggiornati i seguenti libri e registri:
il libro dei soci;
il registro delle deliberazioni dell'Assemblea dei soci;
il registro delle deliberazioni del Consiglio;
il registro cronologico per il protocollo della corrispondenza in arrivo e in partenza;
il libro inventario del patrimonio;
il giornale di cassa;
i libri mastri delle entrate e delle uscite.
I verbali delle riunioni dell'Assemblea dei soci e del Consiglio di Amministrazione devono essere raccolti in un registro a pagine precedentemente numerate e firmate dal Presidente e dal Segretario.
Il Presidente e il Segretario sono responsabili della tenuta dei registri degli atti contabili e dei verbali di cui al precedente articolo.
ART. 19°
Per controllare la regolare tenuta della contabilità sociale e vigilare sull'osservanza dello Statuto, l'Assemblea dei soci nomina tre revisori dei conti, per il periodo di un triennio scegliendoli tra i non soci.
Essi possono, in qualsiasi momento, procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, riferendo collegialmente al consiglio circa i rilievi del caso.
I revisori devono partecipare alle riunioni dell'Assemblea. Essi dovranno inoltre essere invitati alle riunioni del Consiglio alle quali potranno partecipare senza diritto di voto, neppure consultivo.
ART. 20°
VARIE
Il Consiglio può essere sciolto per irregolarità persistenti nell'Amministrazione dell'Associazione o per il caso di manifesta impossibilità di funzionare con provvedimento motivato dall'E.P.T. da sottoporre all'approvazione dell'Assessorato Regionale per il Turismo, Spettacolo e Sport.
In caso di scioglimento l'E.P.T. provvederà alla nomina di un commissario straordinario, cui saranno attribuiti i poteri spettanti a norma di Statuto al Presidente e al Consiglio di Amministrazione.
Alla nuova formazione del Consiglio dovrà precedersi entro il termine di mesi tre, prorogabile, per giustificati motivi, fino a mesi sei.
ART. 21°
Sia nelle riunioni dell'Assemblea dei soci che in quelle Consiglio, non potranno essere discusse proposte non iscritte all'ordine del giorno, a meno che la maggioranza non ne dichiari l'urgenza chiedendone l'immediata trattazione.
I Soci e i Consiglieri che desiderano sottoporre rispettivamente all'Assemblea dei soci e al Consiglio di Amministrazione determinati argomenti, debbono darne avviso al presidente in tempo utile per l'inserzione nell'ordine del giorno.
ART. 22°
Qualsiasi modificazione allo Statuto dovrà essere deliberata dall'Assemblea Generale con il voto di almeno due terzi dei soci presenti.
ART. 23°
Lo scioglimento dell'Associazione Pro Loco dovrà essere deliberata dall'Assemblea Generale con il voto di almeno tre quarti dei soci.
Il tal caso, l'eventuale residuo attivo e i beni mobili e immobili inventariati saranno destinati a una istituzione turistica locale o al comune, secondo il voto dell'Assemblea e previa approvazione della delibera da parte dell'E.P.T.
ART. 24°
Il presente Statuto dell'Associazione Pro Loco di Vallelunga Pratameno e le sue eventuali modifiche saranno sottoposti, per il tramite dell'Ente Provinciale per il turismo di Caltanissetta, all'approvazione dell'Assessorato Regionale al Turismo, Spettacolo e Sport.
NORME TRANSITORIE
1°. Per la prima votazione delle cariche sociali, hanno titolo di elettore coloro che sono stati riconosciuti come soci dell'Assemblea in cui è stato approvato il presente Statuto.
2°. Per la prima indicazione della quota che darà la qualifica di socio e del termine per il versamento, è delegato il nuovo Consiglio che sarà eletto a termini del presente Statuto e che dovrà provvedervi alla prima seduta.
Seguono firme |